sab05252013

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TRIBUNALI AMMINISTRATIVI

TAR Veneto Sentenza del 16 giugno 2009 illegittimo diniego di carta di soggiorno

TAR Veneto Sentenza del 16 giugno 2009 illegittimo diniego di carta di soggiorno
TAR Veneto Sentenza n. 1801 del 16 giugno 2009 illegittimo diniego di carta di soggiorno
Nel caso di specie, un cittadino marocchino ha presentato ricorso contro il decreto di rigetto dell’istanza di rilascio della carta di soggiorno emesso dalla Questura di Treviso l’11 marzo 2008 motivandolo con l’inidoneità dell’alloggio, ritenuto sufficiente per sole cinque persone.
Il ricorrente, aveva presentato all’Amministrazione un certificato di idoneità dell’alloggio del 6 febbraio 2006, ma la Questura, equivocando sul suo significato, aveva ritenuto che il medesimo fosse adeguato per sole cinque persone. Invece, come chiarito dalla relazione redatta del responsabile dell’ufficio tecnico comunale a seguito del sopralluogo compiuto nell’abitazione, questa risulta avere una superficie abitabile di mq 120.
L’art. 29, comma 3, lett. a), del Dlgs. n. 286 del 1998, prescrive che è necessario “un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio” e che “nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”.
Ebbene, la legge regionale n. 10 del 1996, di disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, all’art. 9, comma 3, dispone che “l'assegnazione degli alloggi avviene, ove possibile, nel rispetto dei seguenti parametri relativi alla superficie utile: a) mq. 46 per una persona; b) mq. 60 per due persone; c) mq. 70 per tre persone; d) mq. 85 per quattro persone; e) mq. 95 per cinque persone; f) oltre mq. 110 per più di cinque persone”.
In base alla norma citata l’immobile di cui si controverte è pertanto idoneo ad ospitare più di cinque persone per ciò il ricorso viene accolto.

Consiglio di Stato Sentenza del 19 giugno 2009 diniego di regolarizzazione per segnalazione al SIS

Consiglio di Stato Sentenza del  19 giugno 2009 diniego di regolarizzazione per segnalazione al SIS
Consiglio di Stato Sentenza n. 4103 del  19 giugno 2009 diniego di regolarizzazione per segnalazione al SIS
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il decreto con cui la Prefettura di Verona, ha respinto l’istanza di emersione di lavoro irregolare in virtù di una segnalazione fatta pervenire ai sensi dell’accordo di Schengen da parte del paese inseritore, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Avverso la sentenza ha proposto appello il ricorrente sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.
Nel dettaglio, è necessario verificare se, alla stregua della disciplina vigente, la segnalazione citata osti per ciò solo all’accoglimento dell’istanza, senza che possa riconoscersi, pertanto, all’Amministrazione un margine valutativo o se, viceversa, come ritenuto dal primo giudice, costituisca solo un elemento destinato a cadere in un più ampio ambito oggettuale rimesso all’apprezzamento dell’Autorità amministrativa.
Invero, l’articolo 1, comma 8 lett. b) del citato d.l. n. 195 prevede che la regolarizzazione debba essere negata nel caso di stranieri che “risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”; non è dubbio che questa sia la fattispecie realizzatasi nei confronti del ricorrente, che all’epoca di adozione dell’atto impugnato, era destinatario di una segnalazione ai fini della non ammissione in corso di validità. In presenza di tale ipotesi, l’Amministrazione è vincolata alla adozione di un provvedimenti di reiezione della istanza di regolarizzazione in forza di specifica disposizione di legge; si tratta di un atto vincolato che presuppone soltanto una verifica della esistenza della segnalazione.
Per ciò il ricorso viene respinto

TAR Lombardia Sentenza del 15 giugno 2009 legittimo diniego rinnovo pds per cessione di stupefacenti

TAR Lombardia Sentenza del 15 giugno 2009 legittimo diniego rinnovo pds per cessione di stupefacenti
TAR Lombardia Sentenza n. 1227 del 15 giugno 2009 legittimo diniego rinnovo pds per cessione di stupefacenti
Nel caso di specie, un cittadino straniero presenta ricorso contro il decreto del Questore con cui viene rifiutata l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta di diniego rinnovo permesso di soggiorno a carico di soggetto condannato per cessione continuata di sostanze stupefacenti.
L’art. 4, co. 3, secondo periodo, d. lgs. 286/98, nel testo attuale, stabilisce che: Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
Il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati inerenti gli stupefacenti, e, quindi, rientra nella previsione che impone in tali casi il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per ciò il ricorso viene respinto.

TAR Emilia Romagna Sentenza del 11 giugno 2009 diniego rinnovo permesso per studio

TAR Emilia Romagna Sentenza del 11 giugno 2009 diniego rinnovo permesso per studio
TAR Emilia Romagna Sentenza n. 941 del 11 giugno 2009 diniego rinnovo permesso per studio
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena in data 26 novembre 2008, con cui si è rifiutato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, in quanto non più iscritto presso alcun Istituto Universitario.
Dalla documentazione versata in atti dal Rettore dell’Università degli Studi di Modena risulta:
- che il ricorrente si è iscritto al corso triennale di laurea in “Ingegneria dei Materiali” nell’anno accademico 2004/2005 presso l’Università degli Studi di Modena;
- che si è regolarmente iscritto anche negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007;
- che ha frequentato e sostenuto con profitto esami fino al 26 settembre 2006;
- che nell’anno accademico 2006/2007 non ha sostenuto alcun esame;
- che il 27 agosto 2007 ha richiesto il trasferimento presso l’Università di Parma e che in data 10 ottobre 2008 veniva congedato dall’anzidetta Università per non aver sostenuto alcun atto accademico.
Il ricorrente, dunque, all’atto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non si trovava nelle condizioni di legge (prescritte verifiche di profitto sostenute) per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; né successivamente (anno accademico 2007/2008) ha provveduto a regolarizzare la sua posizione.
Il ricorso viene dunque respinto

 

TAR Lombardia Sentenza del 4 giugno 2009 no alla cittadinanza italiana in presenza di condanna

TAR Lombardia Sentenza del 4 giugno 2009 no alla cittadinanza italiana in presenza di condanna
TAR Lombardia Sentenza n. 1186 del 4 giugno 2009 no alla cittadinanza italiana in presenza di condanna
Nel caso di specie un cittadino extraUE ha proposto ricorso per l’annullamento del decreto con cui gli è stato negato il conferimento della cittadinanza italiana, in ragione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 16.10.1997 e previa comunicazione di avvio del procedimento cui ha fatto seguito la presentazione di una memoria dell’interessato.
Attraverso quest’ultima il ricorrente ha rappresentato di non essere stato a conoscenza dell’intervenuta condanna, in quanto pronunciata individuando il reo con il falso nominativo in quell’occasione dichiarato dallo stesso, rilasciato subito dopo l’arresto.
Solo in data 12 maggio 2008 veniva, quindi, presentata una specifica istanza di riabilitazione, ma nonostante le richieste di riesame del 27 giugno e del 4 luglio, il 17 luglio 2008 il ricorrente si vedeva notificare l’impugnato diniego che esso ritiene illegittimo.
Ebbene, è  vero, che “la riabilitazione fa cessare gli effetti della condanna”, ma è anche vero che, questa deve essere pronunciata dall’Autorità giudiziaria, mentre nella specie, alla data di adozione (25.7.2005) del provvedimento impugnato, questa non era ancora intervenuta, con conseguente infondatezza della censura di violazione della richiamata disposizione.
Considerato, quindi, che l’intero ricorso si fonda sulla dedotta mancata considerazione dell’intervenuta estinzione del reato ex art. 167 c.p. e la conseguente violazione di legge in cui si sostiene sarebbe incorsa l’Amministrazione, il ricorso non può trovare accoglimento.