CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 78
DEL 2007
Ordinamento penitenziario – norme
sull’esecuzione delle misure limitative e privative della libertà – misure
alternative alla detenzione – preclusione per gli stranieri entrati
illegittimamente o privi del permesso di soggiorno – illegittimità
La
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), ove interpretati nel senso che, allo straniero extracomunitario
entrato illegalmente nel territorio nello Stato o privo del permesso di
soggiorno sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi
previste.
ANNO 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), nonché degli artt. 5, 5-bis, 9, 13 e 22 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 24 maggio 2005
dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari nel procedimento relativo a R. E. O.,
iscritta al n. 545 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
46, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore
Maria Rita Saulle.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale di sorveglianza di
Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe specificata, ha sollevato, in riferimento
all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), nonché degli artt. 5, 5-bis, 9, 13 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).
In punto di fatto, il rimettente osserva
che, dopo aver concesso a R. E. O, condannato per il reato di cui agli artt. 73
e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), la misura
dell'affidamento in prova al servizio sociale, la Corte di cassazione ha
annullato con rinvio il suddetto provvedimento sul presupposto che il detenuto,
cittadino extracomunitario, era illegalmente presente sul territorio nazionale.
In particolare, la Corte di cassazione, in
accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte
d'appello di Cagliari, ha ritenuto che la concedibilità delle misure
alternative alla detenzione è subordinata – oltre che all'esistenza delle
condizioni per ciascuna di esse specificamente previste – al rispetto del
limite di legalità estrinseca dell'ordinanza che concede il beneficio,
costituito dall'assenza di contrasto con norme imperative. Da ciò consegue che,
essendo contra legem la permanenza
nello Stato di uno straniero che non ha rinnovato il permesso di soggiorno,
l'esecuzione della pena in regime di misura alternativa non potrebbe che
avvenire, nel caso di specie, con violazione o, comunque, elusione delle norme
che regolano il fenomeno dell'immigrazione.
Il
rimettente ritiene che tale interpretazione, vincolante nel giudizio a quo, sia in contrasto con il principio
costituzionale della finalità rieducativa della pena al quale si ispirano i
diversi benefici penitenziari extramurari, giustificandosi il trattamento
carcerario solo fino al limite del pieno ravvedimento del condannato, limite
oltre il quale non è consentita la prosecuzione della detenzione.
Osserva, infatti, il giudice a quo che, secondo quanto affermato
dalla Corte di cassazione, per i detenuti stranieri non appartenenti ad uno
Stato aderente all'Unione europea che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, non sarebbe possibile
accedere ai suddetti benefici seppure ritenuti, nel caso concreto, più idonei a
soddisfare l'esigenza rieducativa del condannato, in tal modo creandosi un
regime penitenziario speciale per tali soggetti, individuati non già alla
stregua di indici rivelatori di una particolare pericolosità, quanto piuttosto
di un dato del tutto estrinseco e formale, oltre che tendenzialmente
immodificabile, quale la loro presenza irregolare nel territorio nazionale.
Tale disciplina, sempre secondo il
rimettente, si porrebbe in contrasto con il principio affermato da questa Corte
secondo cui ogni misura incidente in senso sfavorevole sul regime penitenziario
del detenuto, come la revoca di un beneficio, deve conseguire ad una condotta
addebitabile al condannato, in quanto la finalità rieducativa della pena,
seppure non può ritenersi in senso assoluto prevalente su ogni altro valore
costituzionale, non può, comunque, essere compressa fino al punto di venire del
tutto cancellata da altri valori di rango costituzionale come, nel caso di
specie, la disciplina dei flussi dei fenomeni migratori.
Conclude il rimettente ritenendo che l'art.
47, della legge n. 354 del 1975, che disciplina l'affidamento in prova, e gli
artt. 5, 5-bis, 9, 13, del d.lgs. n.
286 del 1998, che prevedono, in caso di assenza di un titolo abilitativo,
l'obbligatoria espulsione dello straniero irregolare, così come interpretati
dalla Corte di cassazione, violerebbero l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione.
Ad analogo esito ricostruttivo si deve
pervenire, sempre a parere del giudice a
quo, con riferimento alla misura dell'ammissione al regime di semilibertà,
misura che il Tribunale rimettente ritiene applicabile nel caso di specie, sia
pure in via subordinata, qualora non dovesse concedere l'affidamento. In tal
caso, peraltro, il contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione
coinvolge, oltre agli artt. 48 e 50 della legge n. 354 del 1975, anche l'art.
22 del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché lo svolgimento dell'attività lavorativa
costituisce, a differenza di quanto avviene nel caso dell'affidamento, uno dei presupposti
per l'ammissione al regime di semilibertà; per cui l'inderogabilità del divieto
penale per il datore di lavoro che impieghi lo straniero irregolare in attività
di lavoro subordinato, contenuta nel citato art. 22, configurerebbe un limite
alla possibilità di accedere al beneficio in questione per il detenuto.
In punto di rilevanza, il rimettente
osserva che la eventuale sanzione di incostituzionalità che dovesse colpire le
disposizioni censurate sarebbe suscettibile di riverberarsi sul giudizio
principale, potendo in tale caso emettersi un provvedimento che consentirebbe
al ricorrente, il quale ha nel frattempo portato avanti la misura in modo del
tutto impeccabile, di proseguire nel percorso di reinserimento attraverso
l'affidamento o la semilibertà.
2.- E' intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata
inammissibile o infondata, senza motivare le suddette richieste.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di sorveglianza di
Cagliari dubita, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione,
della legittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), nonché degli artt. 5, 5-bis, 9, 13 e 22 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo).
Il rimettente, investito del giudizio di
rinvio a seguito dell'annullamento, ad opera della Corte di cassazione, del
provvedimento con il quale era stato concessa la misura dell'affidamento in
prova al servizio sociale ad un cittadino extracomunitario privo del permesso
di soggiorno, assume che il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione,
cui egli è vincolato, implicherebbe il contrasto delle norme sopra indicate con
l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Secondo detto principio di diritto, la
permanenza nello Stato dello straniero privo di un valido ed efficace permesso
di soggiorno non può trovare titolo nella concessione dell'affidamento in prova
al servizio sociale. L'applicazione della suddetta misura comporterebbe,
infatti, una deroga al d.lgs. n. 286 del 1998, ponendosi, anzi, in contrasto
con l'art. 13 dello stesso decreto che disciplina, limitandone l'estensione e
gli effetti, i casi di interferenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla
posizione dello straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato.
A parere del rimettente, il cennato
principio di diritto determinerebbe, in violazione del precetto costituzionale
della finalità rieducativa della pena, un regime penitenziario speciale e di
sfavore nei confronti di un insieme di persone condannate, vale a dire i
cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato,
individuati, non già sulla base di indici rivelatori di una particolare
pericolosità sociale − secondo modalità già sperimentate nell'ambito
dell'ordinamento penitenziario − quanto sulla scorta di un dato «estrinseco e
formale», quale il difetto di titolo abilitativo alla permanenza nel territorio
dello Stato. In tal modo risulterebbe eluso, sempre a parere del giudice a quo, il principio, consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale ogni misura incidente in
senso sfavorevole sul trattamento penitenziario deve conseguire ad una condotta
colpevole addebitabile al condannato, non potendo le esigenze di difesa sociale
− ancorché rilevanti sul piano costituzionale, perché sottese alla
regolamentazione dei flussi migratori − annullare la finalità rieducativa della
pena.
2.- In via preliminare, va affermata la
rilevanza della questione di costituzionalità sollevata.
La consolidata giurisprudenza di questa
Corte (sentenze n. 58 del 1995, n. 257 del 1994, n. 138 del 1993) ha, infatti,
statuito la piena legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di
costituzionalità concernenti l'interpretazione normativa risultante dal
principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, e ciò in quanto il
rimettente deve fare applicazione nel giudizio di rinvio della norma nel
significato in tal modo attribuitole e non si è, dunque, al cospetto di
rapporti “esauriti”.
Il vincolo di conformazione del giudice di
rinvio al principio di diritto, peraltro, non viene meno in caso di successivi
mutamenti degli indirizzi interpretativi del medesimo giudice di legittimità,
sì da consentire al giudice del rinvio l'adozione di approcci ermeneutici
diversi dai contenuti cristallizzati nel principio di diritto ed eventualmente
risolutivi del dubbio di costituzionalità (sentenza n. 130 del 1993).
Stante, dunque, l'obbligatoria applicazione
delle regulae iuris enunciate
all'esito del giudizio rescindente da parte del giudice di rinvio e la facoltà
riconosciuta a quest'ultimo di revocare in dubbio, sotto il profilo della
legittimità costituzionale dette regole, oggetto dello scrutinio di
costituzionalità risulta essere la norma nella “lettura” fornita dalla Corte di
cassazione (ordinanza n. 501 del 2000), essendo ininfluenti, ai fini del
presente giudizio, eventuali diverse interpretazioni fornite dal giudice di
legittimità delle norme impugnate.
3.- Nel merito, la questione è fondata.
Il dubbio di costituzionalità ha, alla sua
radice, il problema ermeneutico legato alla possibile interazione tra le
disposizioni della legge n. 354 del 1975, che prevedono le modalità e le
condizioni per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, e le regole
contenute nel d.lgs. n. 286 del 1998, che disciplinano l'ingresso e la
permanenza nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari.
Al riguardo, si è posto l'interrogativo se
le misure alternative − ed, in specie, con riguardo al caso in esame,
l'affidamento in prova al servizio sociale o la semilibertà − possano
applicarsi al cittadino extracomunitario che sia entrato illegalmente in Italia
o sia privo di permesso di soggiorno, cioè ad un soggetto che, se non si
trovasse a dover espiare una pena, andrebbe espulso dal territorio nazionale.
Il vaglio interpretativo della Corte di
cassazione ha registrato, in proposito, due contrastanti indirizzi.
Per il primo di essi − fatto proprio
anche dalla sentenza di annullamento con la quale è stato enunciato il
principio di diritto censurato – la condizione di clandestinità o irregolarità
dello straniero precluderebbe senz'altro l'accesso alle misure alternative. Ciò
in quanto, nel rigore della disciplina dettata dal testo unico in materia di
immigrazione, non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena, nei
confronti dello straniero presente contra
legem nel territorio dello Stato, abbia luogo con modalità tali da
comportare la violazione delle regole che configurano detta condizione di
illegalità; senza considerare, poi – si aggiunge – che, con particolare
riferimento all'affidamento in prova, risulterebbe impossibile instaurare,
proprio a fronte della condizione in discorso, la necessaria interazione tra il
condannato e il servizio sociale.
Per contro, alla stregua di altra corrente
interpretativa − confortata da una recente pronuncia delle sezioni unite della
Corte di cassazione, successiva all'ordinanza di rimessione (sentenza n. 14500
del 28 marzo 2006) − la presenza illegale nel territorio dello Stato, pur
esponendo lo straniero all'espulsione amministrativa, da eseguire dopo
l'espiazione della pena, non osterebbe alla concessione delle misure
alternative, quante volte il giudice – sia pure in esito ad un vaglio
adeguatamente rigoroso, in correlazione alla particolare situazione del
richiedente – ravvisi comunque la sussistenza dei presupposti di accesso alle
misure medesime, quali stabiliti dalla legge sull'ordinamento penitenziario. In
particolare, secondo tale ultimo orientamento, le misure alternative − che
costituiscono altrettante modalità di esecuzione della pena e le cui
prescrizioni rivestono, dunque, carattere «sanzionatorio-afflittivo» − mirano
ad attuare i «preminenti valori costituzionali della eguale dignità delle
persone e della funzione rieducativa della pena (artt. 2, 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione)», con la conseguenza che la loro applicazione non può
essere esclusa a priori ed in ragione
di una presunzione assoluta di inidoneità legata alla condizione di
clandestinità o irregolarità della presenza sul territorio nazionale del
detenuto, dovendosi, per contro, formulare in concreto il richiesto giudizio
prognostico attinente alla rieducazione del condannato ed alla prevenzione del
pericolo di reiterazione dei reati.
4.- A fronte delle delineate diverse
soluzioni interpretative va, preliminarmente, rilevato che, conformemente a
quanto sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la legge n. 354
del 1975, nell'indicare i principi direttivi ai quali deve ispirarsi il
trattamento penitenziario, statuisce, per un verso, che nei confronti dei
condannati ed internati debba essere attuato, secondo un criterio di
individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, un
trattamento rieducativo che tenda al «reinserimento sociale» degli stessi; e,
per altro verso, che il trattamento penitenziario debba essere «improntato ad
assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e
condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose»
(art. 1).
Questa Corte, nell'ambito di giudizi aventi
ad oggetto le disposizioni contenute nella legge n. 354 del 1975, con
riferimento alla finalità rieducativa della pena, ha, d'altro canto,
costantemente affermato che detta finalità deve contemperarsi con le altre
funzioni che la Costituzione assegna alla pena medesima (vale a dire:
prevenzione generale, difesa sociale, prevenzione speciale). Tale principio di
armonica coesistenza deve ispirare l'esercizio della discrezionalità che in
materia compete al legislatore, le cui scelte risulteranno non irragionevoli e
rispettose del precetto dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione,
allorquando, pur privilegiando l'una o l'altra delle suddette finalità, il
sacrificio che si arreca ad una di esse risulti assolutamente necessario per il
soddisfacimento dell'altra e, comunque, purché nessuna ne risulti obliterata
(sentenze n. 257 del 2006 e n. 306 del 1993).
Su siffatte premesse, questa Corte, tenuto
conto dei principi di proporzione e individualizzazione della pena propri del
trattamento penitenziario, ha ritenuto che contrastano con la finalità
rieducativa della stessa quelle norme che precludono l'accesso ai benefici
penitenziari in ragione del semplice nomen
iuris del reato per il quale è stata pronunciata la condanna (si veda la
già citata sentenza n. 306 del 1993). La Corte ha, altresì, statuito
l'incompatibilità costituzionale, rispetto all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, della preclusione all'ottenimento di una nuova liberazione
condizionale da parte del condannato all'ergastolo, cui tale misura sia stata
in precedenza revocata in conseguenza della commissione di un delitto o di una
contravvenzione della stessa indole o della trasgressione degli obblighi
inerenti alla libertà vigilata; e ciò anche quando sussista il presupposto del
sicuro ravvedimento (sentenza n. 161 del 1997, che ha dichiarato, di
conseguenza, costituzionalmente illegittimo l'art. 177, comma 1, ultimo
periodo, del codice penale). Una simile preclusione, per il suo carattere
assoluto ed automatico, avrebbe, infatti, escluso il condannato in modo
permanente e definitivo dal processo rieducativo e di reinserimento sociale.
Tali principi risultano pienamente
conferenti in relazione all'odierno scrutinio di costituzionalità.
Invero, l'incompatibilità rispetto all'art.
27, terzo comma, della Costituzione, che attinge le norme censurate in esito al
vincolante principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, deriva dal
fatto che quest'ultimo si risolve nella radicale esclusione dalle misure
alternative alla detenzione di un'intera categoria di soggetti, individuata
sulla base di un indice – la qualità di cittadino extracomunitario presente
irregolarmente sul territorio dello Stato – privo di univoco significato
rispetto ai valori rilevanti ai fini considerati.
Detta esclusione assume, cioè, carattere
assoluto quanto all'oggetto, abbracciando indistintamente l'intera gamma delle
misure alternative alla detenzione e, dunque, un complesso di misure dai
connotati profondamente diversificati e dai contenuti estremamente variegati,
in quanto espressione dell'esigenza di realizzare una progressione del
trattamento. Al tempo stesso, tale preclusione risulta collegata in modo
automatico ad una condizione soggettiva – il mancato possesso di un titolo
abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato – che, di per sé, non è
univocamente sintomatica né di una particolare pericolosità sociale,
incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo attraverso
qualsiasi misura alternativa, né della sicura assenza di un collegamento col
territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura medesima. In conseguenza
di siffatto automatismo, vengono quindi ad essere irragionevolmente accomunate
situazioni soggettive assai eterogenee: quali, ad esempio, quella dello
straniero entrato clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione del
divieto di reingresso e detenuto proprio per tale causa, e quella dello
straniero che abbia semplicemente omesso di chiedere il rinnovo del permesso di
soggiorno e che sia detenuto per un reato non riguardante la disciplina
dell'immigrazione.
Quanto, poi, alla incompatibilità fra la
disciplina del testo unico in materia di immigrazione e l'applicazione di
misure alternative alla detenzione, pure evocata a fondamento del principio di
diritto enunciato dalla Corte di cassazione, occorre considerare che, in
realtà, è proprio la condizione di persona soggetta all'esecuzione della pena
che abilita ex lege – ed anzi
costringe – lo straniero a permanere nel territorio dello Stato; e ciò, tanto
se l'esecuzione abbia luogo nella forma intramuraria, quanto se abbia luogo,
invece – a seguito della eventuale concessione di misure alternative – in forma
extramuraria. In altre parole, nel momento stesso in cui prevede che
l'esecuzione della pena “prevalga”, sospendendone l'attuazione, sulla
espulsione cui il condannato extracomunitario sarebbe soggetto, il legislatore
adotta una soluzione che implica l'accettazione della perdurante presenza dello
straniero nel territorio nazionale durante il tempo di espiazione della pena
stessa. Da ciò consegue l'impossibilità di individuare nella esigenza di
rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio
una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul
piano dell'accesso al percorso rieducativo, cui la concessione delle misure
alternative è funzionale.
Il legislatore ben può, ovviamente − tenuto
conto della particolare situazione del detenuto cittadino extracomunitario che
sia entrato illegalmente in Italia o sia privo di permesso di soggiorno −
diversificare, in rapporto ad essa, le condizioni di accesso, le modalità
esecutive e le categorie di istituti trattamentali fruibili dal condannato o,
addirittura, crearne di specifici, senza però potersi spingere fino al punto di
sancire un divieto assoluto e generalizzato di accesso alle misure alternative nei
termini dinanzi evidenziati. Un simile divieto contrasta con gli stessi
principi ispiratori dell'ordinamento penitenziario che, sulla scorta dei
principi costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzione
rieducativa della pena (artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione), non
opera alcuna discriminazione in merito al trattamento sulla base della liceità
della presenza
del
soggetto nel territorio nazionale.
L'assoluta preclusione all'accesso alle
misure alternative alla detenzione, nei casi in esame, prescinde, peraltro,
dalla valutazione prognostica attinente alla rieducazione, al recupero e al
reinserimento sociale del condannato e alla prevenzione del pericolo di
reiterazione di reati, cosicché la finalità repressiva finisce per annullare
quella rieducativa.
Va, pertanto, dichiarata la illegittimità
costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 47, 48 e 50 della legge n.
354 del 1975, delle quali il giudice rimettente è chiamato a fare applicazione
ai fini della richiesta concessione di misure alternative, ed alle quali va
quindi limitata la declaratoria di incostituzionalità, ove interpretate nel
senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio
dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso
l'accesso alle misure alternative alla detenzione previste dai medesimi
articoli. Resta ferma la evidenziata facoltà del legislatore di tenere
eventualmente conto – in sede di modifica della disciplina vigente – della particolare
situazione dello straniero clandestino o irregolare, nei termini e nei limiti
che si sono in precedenza indicati.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), ove interpretati nel senso che allo straniero
extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del
permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure
alternative da essi previste.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA










