(Sergio Briguglio 12/5/2005)
PROPOSTA DI RIFORMA DEL TESTO UNICO
SULL'IMMIGRAZIONE
Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
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TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA PRESENTE LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DA
L.
106/2002 (grassetto italico); D.P.R. 115/2002 (grassetto italico sottolineato); L.
189/2002 (grassetto); L.
289/2002 (grassetto sottolineato); D.
LGS. 87/2003 (grassetto sottolineato con
tratteggio); L.
34/2003 (grassetto italico con
sottolineatura punteggiata); L.
271/2004 (grassetto italico con
sottolineatura tratteggiata) |
MODIFICHE
PROPOSTE |
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TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
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(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6
marzo 1998, n.40. |
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3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7.
Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti
e doveri dello straniero) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa
accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
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3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
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3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. La parita' comporta anche la
possibilita', per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno che
consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, di accedere, alle stesse
condizioni previste per il cittadino italiano, a qualunque tipo di lavoro,
compreso il lavoro alle dipendenze dalla pubblica amministrazione, con
esclusione delle attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o
che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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5.
Allo straniero riconosciuta
parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
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6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. |
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7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e
di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo
di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto
allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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ÒArticolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal
vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
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3. Per lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle
pari opportunit e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della
giustizia, delle attivit produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversit e
della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dellĠeconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, dei beni e delle attivit culturali, delle comunicazioni, oltre
che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre
esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata allĠattuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
allĠarticolo 3, comma 1. |
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4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro
per le politiche comunitarie, sono definite le modalit di coordinamento
delle attivit del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
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(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e
trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico.
Il documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni, salva la necessitaĠ di un termine pi
breve, il documento
programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere
entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico. |
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2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversit e delle identit
culturali delle persone, purch non confliggenti con lĠordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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3.
Il documento (...) delinea inoltre gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversit e delle identit culturali delle
persone, purch non confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni
possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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4.
Con uno o pi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base
dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al
comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma
dellĠarticolo 20. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche
stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione
annuale, la determinazione delle quote disciplinata in conformit con gli
ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nellĠanno
precedente. |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la
opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente. |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere definiti annualmente, sulla
base delle disposizioni di cui all'articolo 21, i limiti
relativi all'ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri per inserimento nel
mercato del lavoro. |
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5.
NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua, allĠintegrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. |
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6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di
Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.[1] |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al
Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI
SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. E' esente da visto l'ingresso dello
straniero che dimostri, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, di
avere diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 2 bis. |
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2.
Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e
i doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Il
diniego del visto di ingresso o reingresso adottato con provvedimento
scritto e motivato che deve essere comunicato allĠinteressato unitamente alle
modalit di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o,
in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allĠautorit di
frontiera. |
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo
quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali,
lĠinammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente,
ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione allĠautorit di frontiera. |
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Il regolamento di attuazione disciplina i casi
in cui la richiesta di visto di ingresso puo' essere presentata a mezzo di
raccomandata postale o per via telematica. Per
soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di
specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lĠautorit diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in
lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi
allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Il
diniego del visto di ingresso o reingresso adottato con provvedimento
scritto e motivato che deve essere comunicato allĠinteressato unitamente alle
modalit di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. (...) La presentazione di documentazione
falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di
visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali,
lĠinammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione allĠautorit di frontiera. |
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3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non potr essere ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il
favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e
dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ
illecite. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti
con lĠadesione a specifici accordi internazionali, consentir lĠingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta
a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di risorse sufficienti
per la durata del soggiorno e (...) per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di
sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione
di cui allĠarticolo 3, comma 1. Salvo che sia diversamente
stabilito dalla normativa vigente o che sussistano seri motivi di carattere
umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti, in base a comprovati
elementi, socialmente pericoloso. |
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4.
LĠingresso in Italia pu essere consentito con visti per soggiorni di breve
durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che
comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni
inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie. |
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5.
Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7.
L'ingresso comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il
regolamento di attuazione. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che
siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. |
1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in
corso di validit a norma
del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi. |
1.
Oltre agli stranieri (...) muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno (...) in
corso di validit, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi. |
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2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonch
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
|
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni (...) per motivi (...) di giustizia, di attesa di emigrazione in altro
Stato e per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch ai soggiorni in case di cura,
ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Il regolamento prevede inoltre speciali modalita' di richiesta e rilascio del
permesso all'atto dei controlli di frontiera, per soggiorni di durata
inferiore a tre mesi e disciplina i casi in cui la
richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno puo'
essere presentata a mezzo di raccomandata postale o per via telematica. |
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2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[2] |
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e'
sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici
definiti con decreto del Ministro dell'interno. Per gli stranieri gia' in
possesso di permesso di soggiorno, i rilievi sono effettuati all'atto della
richiesta di rinnovo o di conversione del permesso. Queste disposizioni non si applicano
allo straniero che richiede il
permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), di durata non
superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche. |
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2-ter.
Ai rilievi di cui al comma 2 bis si applica la disciplina in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, prevista allĠarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni. |
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3.
La durata del permesso di soggiorno quella prevista dal visto dĠingresso,
nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e
delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque
essere: |
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
3.
Salvi i casi espressamente disciplinati da altre disposizioni di legge o
di regolamento, la durata del
permesso di soggiorno quella prevista dal visto dĠingresso, nei limiti
stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque essere: |
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a) superiore
a tre mesi, per visite, affari e
turismo; |
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b) superiore
a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei
settori che richiedono tale estensione; |
b) (É); |
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c) superiore
ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione debitamente certificata;
il permesso tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali; |
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d) superiore
a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato
e per ricongiungimenti familiari; |
d) (É); |
d) superiore
a tre anni, per motivi di lavoro; |
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d-bis)
superiore a un anno per motivi di inserimento nel mercato del lavoro; |
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e) superiore
alle necessit specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione. |
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3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare: |
(...) |
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|
a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi; |
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|
b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno. |
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|
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di
due anni. |
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3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
(...) |
|
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3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni. |
(...) |
|
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|
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL[3]
per lĠinserimento nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione
data al Ministero dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. |
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, o
per motivi di inserimento nel mercato del lavoro, ne daĠ comunicazione anche in via
telematica al Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL[4]
per lĠinserimento nellĠarchivio previsto dal comma 2 dellĠarticolo 22 ter entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero dellĠinterno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
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3 sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare,
ai sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni |
(...) |
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4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, il permesso di
soggiorno rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella
stabilita con il rilascio iniziale. |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero, entro la scadenza, al questore della provincia in cui
dimora (...) ed sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico. La richiesta presentata in ritardo, ma
comunque non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza, e' ricevibile,
ma all'interessato si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100 a 300 euro, salvo che il ritardo sia dipeso da
cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso, la richiesta e' ricevibile
anche se presentata con un ritardo superiore a sessanta giorni. La durata del permesso di soggiorno rinnovato o convertito e' determinata
in base agli stessi criteri previsti in sede di rilascio. La conversione del
permesso di soggiorno in un permesso per motivi diversi puo' essere chiesta
in qualunque momento durante il periodo di validita' del permesso stesso. Si
applicano, in caso di richiesta presentata in ritardo, le disposizioni
stabilite dal presente comma in caso di rinnovo. |
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4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [5] |
4-bis. (...) |
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5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. |
|
5.
Il permesso di soggiorno, il suo
rinnovo o la sua conversione sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato,
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai
commi 5 bis e 6 e dallĠarticolo 22,
commi 5 e 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi
che (...) consentano il rilascio del
permesso richiesto, che non sussistano i requisiti per il rilascio di altro
tipo di permesso e che non si
tratti di irregolarit amministrative sanabili. Col provvedimento di
rifiuto o di revoca del permesso il questore concede allo straniero un
termine compreso tra quindici e trenta giorni lavorativi per lasciare il
territorio dello Stato e lo informa delle conseguenze, di cui all'articolo
13, comma 2, lettera c-ter), di un mancato allontanamento. |
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5
bis. Nel caso in cui lo straniero sia in possesso, all'atto della richiesta
di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno, di un passaporto o
documento equipollente scaduto del quale sia stata presentata domanda di
rinnovo all'autorita' competente, il permesso e' rinnovato o convertito,
sempre che siano soddisfatti gli altri requisiti. Ove lo straniero non
esibisca, entro i sei mesi successivi, il passaporto o documento equipollente
in corso di validita', il permesso e' revocato. Il regolamento di attuazione
disciplina i casi particolari in cui si prescinde dal possesso di un
passaporto o documento equipollente ai fini del rinnovo o della conversione
del permesso di soggiorno. |
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6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
|
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il regolamento di
attuazione disciplina il rilascio di un permesso di soggiorno utilizzabile
per lavoro e per studio nei casi in cui sussitano detti motivi. |
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7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere
disposta l'espulsione amministrativa. |
|
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 100 a 300 euro. Qualora
la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato pu essere disposta l'espulsione amministrativa. |
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8.
Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa,
con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal
Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. |
8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie
in attuazione dellĠAzione comune adottata dal Consiglio dellĠUnione europea
il 16 dicembre 1996, riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno. |
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8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci
anni. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
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9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
|
9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito immediatamente, all'atto della richiesta, sempre che questa sia
corredata dalla documentazione prescritta dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione. Ove i successivi accertamenti dimostrino
insussistenti i requisiti previsti
dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di
soggiorno richiesto, il permesso e' revocato, salvo quanto disposto dal
comma 5, ovvero, nei casi di cui al comma 8-bis, annullato. |
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|
9
bis. Salvo che sia diversamente disposto dal presente testo unico, la
dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto
di ingresso per uno specifico motivo di soggiorno e' condizione sufficiente
per la conversione, su richiesta, di un permesso di soggiorno rilasciato, per
altro motivo, con durata non inferiore a un anno. |
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Articolo 5 bis |
(...) |
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente
allĠUnione europea o apolide, contiene (É): |
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a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
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|
b) lĠimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
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2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso
di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla
lettere a) e b) del comma 1. |
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|
3. Il contratto di soggiorno per lavoro
sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello
unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o
dove avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel
regolamento di attuazione. |
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Art.
6 |
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(Facolt
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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|
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2Ħ, e 148) |
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|
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a
norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro, asilo, motivi
umanitari o familiari pu essere
utilizzato anche per le altre attivit consentite. Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di
studio e formazione pu essere utilizzato anche per attivita' lavorativa, secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|||||
|
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative
a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o
all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
|
||||||
|
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
|
||||||
|
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi pu essere sottoposto a rilievi segnaletici. |
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici. |
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi eĠ sottoposto ai
rilievi di cui all'articolo 5, comma 2 bis, e ai rilievi segnaletici. |
|
||||
|
5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilit di un reddito, da
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
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6.
Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per
mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. |
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7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura
territorialmente competente. |
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8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
|
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|
9.
Il documento di identificazione
per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
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10.
Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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Art.
7 |
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(Obblighi
dellĠospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
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1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di
pubblica sicurezza. |
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|
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione dovuta . |
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|
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
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|
Art.
8 |
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|
(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art.
9 |
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(Carta
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente
un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i
figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni,
titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente
per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al questore il
rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, che sia titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, motivi
familiari, asilo, motivi umanitari, motivi religiosi, pu richiedere al questore il rilascio della carta
di soggiorno, a condizione che dimostri di avere un reddito sufficiente
per il proprio sostentamento. La carta di soggiorno puo' essere chiesta, anche successivamente, per i
familiari a carico regolarmente soggiornanti e conviventi con lo straniero, a
condizione che il reddito di cui lo straniero dispone sia sufficiente anche
per il loro sostentamento. I minori affidati sono equiparati ai figli, ai
fini dell'applicazione del presente comma. |
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2.
La carta di soggiorno pu essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dellĠUnione europea
residente in Italia. |
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2.
(...) |
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3.
La carta di soggiorno
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui allĠarticolo 380
nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allĠarticolo 381 del codice di
procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta lĠespulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
|
3.
La carta di soggiorno
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui allĠarticolo 380
nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allĠarticolo 381 del codice di
procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata
emessa sentenza irrevocabile di
condanna (...) per reati di cui
al presente comma. Qualora non debba essere disposta lĠespulsione e ricorrano
i requisiti previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro
il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della
stessa ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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3
bis. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
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3
ter. La carta di soggiorno e' rilasciata, su richiesta, anche allo straniero
avente diritto di soggiorno in Italia ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 2
bis. Si prescinde, in questo caso, dai requisiti e dalle condizioni di cui al
commi 1 e 3. |
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4.
Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta
di soggiorno pu: |
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a) fare
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; |
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b) svolgere
nel territorio dello Stato ogni attivit lecita, salvo quelle che la legge
espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; |
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c) accedere
ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo
che sia diversamente disposto; |
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|
d) partecipare
alla vita pubblica locale, esercitando anche lĠelettorato quando previsto
dallĠordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della
Convenzione sulla partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5
febbraio 1992. |
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|
5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lĠespulsione
amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una
delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
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5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lĠespulsione
amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale (...). |
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CAPO
II |
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CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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ED
ESPULSIONE |
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Art.
10 |
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(Respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
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2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
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a) che
entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera,
sono fermati allĠingresso o subito dopo; |
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b) che,
nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessit di pubblico soccorso. |
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3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza,
o in quello che ha
rilasciato il documento di
viaggio
eventualmente in possesso dello straniero. |
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
in possesso dello
straniero. Tale
disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in
transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione
gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.[6] |
|
|||||
|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari. |
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|
5.
Per lo straniero respinto prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
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|
6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautorit di
pubblica sicurezza. |
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Art.
11 |
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(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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|
1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali . |
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||||||
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|
1.-bis Il
Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres apposite misure di
coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
|||||
|
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti data
comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
|
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|
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
|
|
|||||
|
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina[7]. A tale scopo, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorit dei Paesi interessati
di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti
delle compatibilit funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro
competente[8]. |
|
|
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|
5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza,
contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio
dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.[9] |
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|
5-bis. Il Ministero
dellĠinterno, nellĠambito degli interventi di sostegno alle politiche
preventive di contrasto allĠimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel
territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto
di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
|
|||||
|
6[10]. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, allĠinterno della zona di transito. |
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Art.
12 |
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(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque compie attivit dirette a favorire l'ingresso
degli stranieri nel
territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico punito con la
reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a lire trenta milioni. |
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo
unico compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, eĠ punito con la reclusione da
uno a cinque anni[11] e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona. |
|
|||||
|
2.
Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
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|||||
|
3.
Se il fatto di cui al comma 1 commesso a fine di lucro o da tre o pi persone in concorso tra
loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o pi persone, e nei casi in cui
il fatto commesso mediante lĠutilizzazione di servizi di trasporto
internazionale o di documenti contraffatti, la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui
stato favorito lĠingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto
commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori
da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la
pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire
cinquanta milioni per ogni straniero di cui stato favorito lĠingresso in
violazione del presente testo unico. |
3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
lĠingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a quindici[12] anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona. (...)[13] |
|
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|
|
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e[14] 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis) il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone
in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.[15] |
|
|||||
|
|
3-ter. Se i
fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena
detentiva eĠ aumentata da un terzo alla metaĠ e si applica[16] la multa di 25.000 euro per ogni
persona. |
|
|||||
|
|
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dagli articoli 98 e 114[17] del codice penale, concorrenti con
le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantit di pena risultante dallĠaumento conseguente alle
predette aggravanti. |
|
|||||
|
|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le
pene sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera
per evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
|
|||||
|
|
3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: Ònonch
dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
|
|||||
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|
3-septies. In relazione ai procedimenti per i
delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10
della legge 11 agosto 2003, n. 228[18].
LĠesecuzione delle operazioni disposta dĠintesa con la Direzione centrale
dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere.[19] |
|
|||||
|
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio[20] l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti[21]. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. |
|
|
|||||
|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalit dello straniero o
nellĠambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con
la multa fino a lire trenta
milioni. |
|
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|||||
|
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di
stranieri in
posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da euro
3.500 a euro 5.500[22] per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero a
riferire tempestivamente all'organo
di polizia di frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al presente comma, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 3.500 a euro
5.500[23] per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
|
||||
|
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui
allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni redatto
processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altres procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle
disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale. |
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|
|||||
|
8.
I beni (É)[24] sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,
sono[25] affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,[26] agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o
ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso
alienati[27]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3[28], del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
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|
|||||
|
|
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.[29] |
|
|||||
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|
8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente. |
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8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione
ai sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione. |
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|||||
|
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono
assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non possono essere
alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati.[30] |
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o
trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero
sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalit
di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennit, si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni. |
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|||||
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9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
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9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri
nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale (...), una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu fermarla,
sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il
coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo
la stessa in un porto dello Stato. |
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9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
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9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali (...). |
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9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della
Marina militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre
unit navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. |
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9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo. |
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Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2.
LĠespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: |
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2.
LĠespulsione puo' essere
disposta dal prefetto quando: |
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a)
entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10; |
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a)
lo straniero entrato nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato
respinto ai sensi dellĠarticolo 10; |
|
||||
|
b)
si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o
annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato
chiesto il rinnovo; |
|
b)
il permesso di soggiorno dello straniero e' stato annullato ai sensi
dell'articolo 5, comma 9; |
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||||
|
c)
appartiene a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. |
|
c)
lo straniero appartiene a taluna
delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646; |
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|
c
bis) lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ovvero con un
permesso di soggiorno scaduto da piu' di sessanta giorni senza averne chiesto
il rinnovo o la conversione, salvo che tali ritardi siano dipesi da forza
maggiore; |
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|
c
ter) lo straniero si
trattenuto nel territorio dello Stato
in violazione del termine concesso dal questore ai sensi dell'articolo 5,
comma 5. |
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2
bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 il
prefetto tiene conto della condizione dello straniero, con riguardo, in
particolare, alla presenza di familiari autorizzati a soggiornare in Italia,
al possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un permesso di
soggiorno, alla condotta tenuta e al tempo trascorso in Italia e ai vincoli
che legano lo straniero alla societa' italiana e a quella del paese verso il
quale dovrebbe essere espulso. Nei casi in cui il prefetto non adotti il
provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno
per uno dei motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, o, quando questo non sia possibile, invita lo straniero a
lasciare il territorio dello Stato con le modalita' di cui all'articolo 5,
comma 5. |
|
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|
2
ter. Agli stranieri che debbano essere espulsi ai
sensi del comma 2 o per i quali si proceda ai sensi del comma 2 bis, si
puo' applicare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a
1000 euro. |
|
||||
|
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo
straniero sottoposto a procedimento penale, lĠautorit giudiziaria rilascia
nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso
di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della
convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dellĠarticolo
391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non applicata
o cessata, il questore pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma
1. |
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando
lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione,
richiede il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza
di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento
della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal
caso lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lĠautorit
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalit di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautorit giudiziaria non
provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura
del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo
14. |
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato (...). Quando lo straniero
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede
il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che decide tenendo conto delle
esigenze processuali. In caso di diniego del nulla osta lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando
lĠautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il
questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalit di
cui al comma 4. (...) In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14, ovvero chiedere al tribunale l'applicazione, nei
confronti dello straniero, della sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita'.
In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza
speciale lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. |
|
||||
|
|
3
bis. Nel
caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
pu essere negato ai sensi del comma 3. |
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|
||||
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|
3
ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato
al questore. |
|
|||||
|
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3
quater. Nei
casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellĠavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. |
3
quater. Nei
casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellĠavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240
del codice penale. (...) |
|
||||
|
|
3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per
il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del
codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza
dei termini di durata massima della custodia cautelare, questĠultima
ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale. |
|
|
||||
|
|
3
sexies. Il nulla osta allĠespulsione non pu essere
concesso qualora si proceda per uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonch dallĠarticolo 12
del presente testo unico.
|
|
|||||
|
4.
LĠespulsione eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, quando lo straniero: |
4.
LĠespulsione sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5. |
4.
LĠespulsione (...) eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica quando |
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|
a)
espulso ai sensi del comma 1 o si trattenuto indebitamente nel territorio
dello Stato oltre il termine fissato con lĠintimazione; |
|
a)
lo straniero espulso ai sensi del comma 1 o del comma 2, lettere a) o b), o
si e' trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato con lĠintimazione di cui al comma 5; |
|
||||
|
b)
espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi, sulla base
delle circostanze obiettive, il
concreto pericolo che lo straniero si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento. |
|
b)
a carico dello straniero e' stato gia' adottato, in Italia, un provvedimento
di espulsione. |
|
||||
|
5.
Si procede altres allĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora
questĠultimo sia privo di valido documento attestante la sua identit e
nazionalit e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto
pericolo che lo straniero medesimo si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento. |
5.
Nei confronti dello straniero che si trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di
validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo,
lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto
pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento. |
5.
Negli altri casi, lĠespulsione e' eseguita con lĠintimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allĠufficio di polizia di
frontiera. |
|
||||
|
|
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione
al giudice di pace[31] territorialmente competente il provvedimento con il
quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla
convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8,
in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei
centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. [32] [33] |
5-bis. Nei casi previsti al comma 4, il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il
provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla
convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. (...)
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito lĠinteressato,
se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo
straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo che
il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei
centri disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento
di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo, salvo quanto previsto
dal comma 8. Se la convalida non
concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento
di accompagnamento alla frontiera adottato dal questore perde ogni effetto, e si procede ai
sensi del comma 5. Avverso il
decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
|
||||
|
|
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivit del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed
allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit
di un locale idoneo.[34] |
5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivit dei procedimenti di convalida previsti dal presente articolo e
dall'articolo 14, le questure
forniscono al giudice (...), nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit
di un locale idoneo. |
|
||||
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|
5
quater. Le disposizioni di cui al comma 5 bis si
applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio dello Stato
riguardi uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con
immediatezza il respingimento. |
|
||||
|
6.
Negli altri casi, lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allĠufficio di polizia di
frontiera. Quando lĠespulsione disposta ai sensi del comma 2, lettera b),
il questore pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1, qualora
il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
lĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento. |
6.
(É). |
|
|
||||
|
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo
14, nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e
lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
|
|
|
||||
|
8.
Avverso il decreto di espulsione
pu essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine di
trenta giorni qualora lĠespulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato. |
8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato
unicamente il ricorso al giudice di pace[35] del luogo in cui ha sede lĠautorit
che ha disposto lĠespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il giudice di pace[36] accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu
essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro
allĠautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allĠassistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti allĠautorit consolare. Lo straniero altres ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato[37], e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove
necessario, da un interprete. |
8. Avverso
il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza o, in
mancanza, di dimora dello straniero. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento
di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso
di cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed
presentato anche per il tramite del tribunale in composizione monocratica competente per la convalida
di cui al comma 5 bis, ovvero della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di destinazione. In quest'ultimo caso, la sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticit e ne
curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. |
|
||||
|
9.
Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato,[38] e' presentato al pretore del luogo in cui ha
sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione[39]. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo
14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore
accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. |
9.
(É). |
9.
Ove, nei casi di cui al comma 4, il ricorso sia
presentato nelle more dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento
alla frontiera, lo straniero puo' chiedere al tribunale in
composizione monocratica competente la sospensione del provvedimento di
espulsione fino alla decisione di cui al comma 8. In pendenza di tale
richiesta il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' sospeso. Il
questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14,
fino alla decisione relativa alla richiesta di sospensione o, in caso di
provvedimento di espulsione adottato per motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato, fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di espulsione e'
immediatamente riattivato in caso di rinuncia al ricorso o alla richiesta di
sospensione. |
|
||||
|
|
|
9
bis. Ove,
nei casi di cui al comma 5, il ricorso sia proposto prima della scadenza del
termine fissato con l'intimazione, il provvedimento di
espulsione e' sospeso fino alla decisione di cui al comma 8. |
|
||||
|
|
|
9 ter. Salvo quanto disposto dal comma 9 in relazione allo
straniero espulso per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, nei
casi in cui il provvedimento di espulsione sia sospeso il questore rilascia
allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di giustizia valido fino
alla decisione di cui al comma 8. Il questore puo' chiedere al tribunale
l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza speciale
della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una
determinata localita'. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle
misure di sorveglianza speciale lo straniero e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso. Il nuovo provvedimento di
espulsione e', in ogni caso, immediatamente esecutivo. |
|
||||
|
10.
Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un
interprete. |
10
(É). |
|
|
||||
|
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
|
11.
(...) |
|
||||
|
|
|
11
bis. Nei procedimenti di convalida e nei ricorsi previsti dal presente
titolo, lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da
un difensore designato dal
giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di
procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete.
L'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato
sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con
le modalit rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 del testo unico
approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, ed ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 del medesimo testo
unico. |
|
||||
|
12.
Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
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|
|
||||
|
13.
Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno; in caso di trasgressione,
punito con lĠarresto da due mesi a sei mesi ed nuovamente espulso con
accompagnamento immediato. |
13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di
trasgressione lo straniero punito con la
reclusione da un anno a quattro anni[40] ed nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera. |
13. Lo
straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato prima che
sia cessato il divieto di cui al comma 14 senza una speciale autorizzazione del Ministro
dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con la
reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente espulso (...). |
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||||
|
|
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi denunciato per il reato
di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.[41] |
13 bis. (...) |
|
||||
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|
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e[42] si procede con rito direttissimo. |
13 ter. Per i reati di cui al comma 13 obbligatorio lĠarresto dellĠautore
del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. |
|
||||
|
14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che
il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che
decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dallĠinteressato e tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dallĠinteressato sul territorio dello Stato. |
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel
periodo di permanenza in Italia. |
14.
Salvo che l'autorita' che adotta il
provvedimento di espulsione o il tribunale in composizione monocratica competente
per il ricorso di cui al comma 8, tenuto conto
della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel periodo di permanenza
in Italia, fissino un termine pi breve, il divieto di reingresso opera per un periodo di |
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a) un anno, nei casi di cui al comma 5; |
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b) tre anni, nei casi di cui al comma 4, ove lo straniero,
espulso per la prima volta, sia in possesso di passaporto in corso di
validita' o di altro valido
documento attestante la sua identit e nazionalita'; |
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c)
cinque anni, nei casi di cui al comma 4, ove lo
straniero, espulso per la prima volta, si adoperi utilmente per la
certificazione della propria identit e nazionalit; |
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d)
dieci anni negli altri casi. |
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14
bis. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' per la
cancellazione d'ufficio, alla scadenza del divieto di reingresso di cui al
comma 14, della segnalazione effettuata a carico dello straniero ai fini
della non ammissione in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia. |
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15.
Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
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15.
(...) |
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16.
LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno
1998. |
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Art.
l3-bis[43] |
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(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il pretore
fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al
ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso
con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della
cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento. |
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace[44] fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto,
steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e'
inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e'
notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il
provvedimento. |
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il tribunale
in composizione monocratica fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto,
steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e'
inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e'
notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il
provvedimento. |
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2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente
o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo'
essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4. |
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3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
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4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
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Art.
14 |
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(Esecuzione
dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
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1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, ovvero in base alle disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 9, il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli disponibili,
individuati o costituiti con
decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la
solidariet sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. |
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2.
Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
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3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del
provvedimento. |
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente
competente, per la convalida,[45], senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dallĠadozione del provvedimento. |
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette, per la
convalida, copia degli atti al tribunale
in composizione monocratica
territorialmente competente (...),
senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del
provvedimento. |
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4.
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui allĠarticolo 13 ed al presente
articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito lĠinteressato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida pu essere disposta anche in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Si applicano in
quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza
dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal
presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma
1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida
pu essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonch in sede di esame del ricorso avverso
il provvedimento di espulsione.[46] |
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 11 bis dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallĠarticolo 13 e dal presente articolo (...), e sentito lĠinteressato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione
della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
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5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore pu
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento.
Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento
non appena possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni.
Qualora lĠaccertamento dellĠidentit e della nazionalit, ovvero
lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il
giudice, su richiesta del questore, pu
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni, salvo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 9. Qualora
lĠaccertamento dellĠidentit e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta
del questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice. |
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5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L'ordine
dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze
penali della sua trasgressione. |
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, si
applicano le disposizioni relative all'adozione di misure di sorveglianza di
cui all'articolo 13, comma 9 ter. |
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5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis punito con la
reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione stata disposta per
ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma
2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere
stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellĠarresto da
sei mesi ad un anno se lĠespulsione stata disposta percheĠ il permesso di
soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il
rinnovo. In ogni caso si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di[47] espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
5 ter. (...) |
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5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo,[48] che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato punito con
la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la
reclusione[49] da uno a quattro anni. |
5 quater. (...) |
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5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)[50] si procede con rito direttissimo. Al
fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore dispone[51] i provvedimenti di cui al comma 1 (...)[52]. Per
i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto.[53] |
5 quinquies. Per il reato di cui al comma 5 bis si procede con rito direttissimo ed
obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto. |
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6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della
misura. |
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7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
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7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro (...). Lo straniero che si
allontani senza giustificato motivo dal centro e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso, con provvedimento immediatamente esecutivo. |
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8.
Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per
stranieri. |
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8
bis. Il regolamento di attuazione stabilisce le misure che devono essere
adottate per tutelare il diritto dello straniero trattenuto di effettuare
colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di
trattenimento e di allontanamento, avvalersi dellĠassistenza di un difensore
di fiducia, recuperare effetti personali e risparmi, avvertire del
trattenimento familiari e conoscenti, preservare lĠunitaĠ familiare e
ricevere visite. Il regolamento di attuazione stabilisce altresi' le
condizioni alle quali le associazioni attive nel campo della tutela dei
diritti dell'uomo o nell'assistenza degli stranieri possono chiedere di
collaborare all'attuazione di dette misure, e prevede le modalita' con cui la
richiesta puo' essere rifiutata, con provvedimento motivato, dal prefetto. |
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8
ter. In nessun caso puo' disporsi il trattenimento di cui al presente
articolo dello straniero minore non accompagnato. |
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9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza) |
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