mar06182013

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Archivio Giuridico - Circolari

Ministero dell’Interno – Circolare n. 22 del 2011 - Annotazioni sugli atti formati all’estero e trascritti

Il Ministero dell’Interno interviene per chiarire sull’annotazione delle convenzioni matrimoniali sugli atti formati all’estero e trascritti ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 396 del 2000. Con la circolare n. 22, il Ministero dell’Interno, facendo seguito al parere del Consiglio di Stato n. 1732 del 2011 specifica che tali annotazioni sono possibili in applicazione dei principi di buon andamento e buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

 

Circolare Ministero Interno 26 maggio 2011 n. 4027

Il Ministero dell’Interno con due recenti circolari, la n. 3958 del 24 maggio 2011 e la n. 4027 del 26 maggio 2011, in seguito ai recenti sviluppi sul reato previsto dall’art. 14 comma 5ter del T.U. immigrazione d.lgs. n. 286/98 (trattenimento dello straniero in violazione di un provvedimento di espulsione) ha emanato delle direttive agli uffici interessati.
Per rispettare la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE e le note sentenze del Consiglio di Stato (la n. 7 e la n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10/05/2011) il Ministero chiarisce che:
1) per i procedimenti ancora non definiti per i quali, cioè,
- non è stato ancora notificato al datore di lavoro il decreto di rigetto dell'istanza di emersione,
ovvero per i rigetti avverso i quali è stato proposto ricorso giurisdizionale o straordinario al Presidente della Repubblica
- ovvero per i decreti di rigetto notificati ma ancora impugnabili dalla parte perchè i termini non sono ancora scaduti
(60 giorni per il Tar e 120 giorni per il ricorso al Capo di Stato)
è opportuno che lo Sportello Unico riapria i procedimenti, in via di autotutela, richiedendo un nuovo parere alla Questura e riesamini la domanda per l'accoglimento.
Solo in presenza di cause ostative di altra natura allora potrà procedere a rigettera l'istanza di emersione.

Il discorso cambia per i procedimenti definiti per i quali siano decorsi i termini per l’impugnazione, ovvero per quelli per i quali ci sia già stata una sentenza di rigetto passata in giudicato (quindi non più appellabile).
In tali casi il Ministero non ritiene opportuna alcuna iniziativa di ufficio, salvo espressa richiesta dello straniero (per il quali i termini non sarebbero
comunque decorsi, giacchè di regola non gli viene effettuata la notifica); in caso quindi di specifica istanza da parte del lavoratore, lo Sportello Unico dovrà valutare caso per caso con singola istruttoria e correlativo parere della Questura.

 

SCARICA LA CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 26 MAGGIO 2011 ESPULSIONI DEI REGOLARIZZATI

Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 4027: sospensione della circolare prot. 3958 del 24 maggio 2011.

La circolare del Ministero dell'Interno del 26 maggio 2011 sospende temporaneamente le indicazioni contenute nella circolare n. 3958 del 24 maggio 2011 in relazione alle procedure di emersione lavoro irregolare ed art. 14 comma 5 ter T.U. Immigrazione.

SCARICA LA CIRCOLARE

Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 3958 del 24 maggio 2011

Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione del lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'art. 14 comma 5-ter T.U. Immigrazione.

Circ. Min. Lavoro requisiti flussi

La Circolare del Ministero del Lavoro, la n.1 del 2005, rimane valida per la presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro in occasione dei decreti flussi.